Partite iva in contabilità semplificata: regime di cassa dal 2017

Regime di cassa per le imprese in regime di contabilità semplificata dal 2017: regole, istruzioni e calcoli da considerare per arrivare preparati al prossimo anno.

 La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa anche per questa particolare tipologia di contribuenti.
 Le contabilità semplificate per cassa dal 2017 sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti. In sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com’è noto, caratterizza il regime contabile ordinario).
Non si tratta dell’unica novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 sulle partite IVA. Importanti interventi anche su rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia, introduzione dell’IRI e riduzione dell’aliquota contributiva INPS gestione separata professionisti senza cassa.

Partita IVA, regime forfettario, regime contabile semplificato, regime dei minimi: quante novità una dietro l’altra! La schizofrenia legislativa in materia di partita iva agevolata sta raggiungendo ormai livelli esasperati; negli ultimi 8 anni vi sono stati almeno cinque grossi interventi di modifica al regime fiscale delle piccole partite IVA. Questa volta tocca a commercianti, artigiani e lavoratori autonomi che operano con la partita IVA nel regime contabile semplificato.
Ecco la riforma varata dal Governo per i titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato con la Legge di bilancio 2017.

Partita IVA regime contabile semplificato per cassa dal 2017
Già da qualche anno commercianti e artigiani spingevano verso una riforma delle regole base che disciplinano il funzionamento della loro partita IVA; non si tratta, tuttavia, di modifiche legate esclusivamente all’abbassamento delle imposte e delle tasse.
Con la Legge di Stabilità 2017, infatti, è stata introdotta una novità assoluta per artigiani e commercianti operanti con il regime contabile semplificato. Di cosa si tratta?
Com’è noto, i contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgono attività commerciale e artigianale determinano il reddito secondo il principio di competenza economica, a prescindere al momento dell’effettivo incasso della fattura.
Ovviamente questa circostanza può creare dei gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari.
Per un piccolo artigiano o commerciante il ritardato pagamento di una fornitura si può tradurre in gravi difficoltà di carattere operativo.
Per ovviare a tutto ciò la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito potrà essere determinato secondo il principio (regime) di cassa.
Ciò comporta che il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato, come avviene nel caso dei professionisti.

Partita IVA: differenza tra regime contabile ordinario, semplificato e agevolato

Il regime contabile che può essere utilizzato da un contribuente titolare di partita IVA non è altro che l’insieme di regole che ne disciplinano il funzionamento contabile e fiscale.
Oggi i titolari di partita IVA, ditte individuali e società, possono avvalersi di tre differenti regimi contabili, così come indicato nella seguente tabella:

Regime contabile Limite ricavi attività di prestazioni di servizi Limite di ricavi altre attività
Regime semplificato delle imprese minori ricavi < 400.000 euro ricavi < 700.000 euro
Regime contabile ordinario ricavi > 400.000 euro ricavi > 700.000 euro
Regime contabile forfettario (agevolato) ricavi max 30.000 euro ricavi max 50.000 euro

In realtà, per il regime forfettario sono previsti una molteplicità di limiti di ricavi, collegati a loro volta al codice ateco dell’attività svolta.
Per un approfondimento i lettori interessati possono fare riferimento a:
Regime contabile forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere?

Partita IVA regime di cassa per le contabilità semplificate: alcuni consigli operativi

Per i professionisti che seguono clienti in contabilità semplificata (ditte individuali o società di persone che siano) si consiglia di seguire lo stesso iter operativo oggi normalmente adottato proprio per gli stessi professionisti, che – com’è noto – già oggi determinano il reddito con il regime di cassa.
Ecco gli step che consigliamo di seguire:

  • adottare il sistema dei registri iva integrati;
  • alla fine del periodo d’imposta considerato stampare l’elenco dei documenti annotati e consegnarlo al cliente per una verifica;
  • compilazione – da parte del cliente – di un elenco/report barrato con i ricavi ed i costi non incassati/pagati;
  • acquistire tale documento sottoscritto dal cliente ed effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.

La domanda che molti professionisti si pongono in materia di nuovo regime per cassa delle imprese in contabilità semplificata è la seguente: come determinare il reddito dei semplificati alla luce del nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973?

Semplificati, regime di cassa: come determinare il reddito fiscale?

Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi dei tre metodi previsti dal nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973:

  • Registro degli incassi e pagamenti (RIP);
  • Registri Iva integrati (RII);
  • Registri Iva con opzione comma 5.

Come scrive il Dottor Filippo Mangiapane in un recente intervento sul Commercialista Telematico “non c’è il sistema perfetto che vada bene per tutti; il vestito va adattato al proprio corpo, ma basta prendere bene le misure e poi calza a pennello”.
Analizziamo quindi sinteticamente i tre metodi utilizzabili per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette nel caso dei semplificati nel nuovo regime di cassa 2017.
Calcolo reddito semplificati per cassa nel metodo del registro incassi e pagamenti (RIP)
Il primo metodo di calcolo per il reddito dei semplificati per cassa 2017 è quello del registro incassi e pagamenti (RIP). Si tratta del metodo più complesso poiché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, rendendo questa contabilità molto più vicina a quella del regime ordinario piuttosto che del regime semplificato.
In ogni caso potrebbe essere particolarmente vantaggioso adottare questo metodo nel caso di contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa.
Calcolo reddito semplificati: regime di cassa nel metodo dei registri IVA integrati
Il secondo metodo previsto dal nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973 per il calcolo del reddito fiscale nel caso dei semplificati per cassa è quello dei registri IVA integrati.
In questo caso il metodo è lo stesso di quello previsto dal DL 695/96 per i professionisti; in particolare, occorre annotare i costi fuori campo IVA oltre ovviamente alle fatture emesse e ricevute. Alla fine dell’esercizio occorre poi annotare quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ultimi due valori.

Calcolo reddito semplificati: regime di cassa nel metodo della registrazione o metodo opzione comma 5
Il nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973 individua la panacea di tutte le difficoltà dei professionisti che devono assistere gli imprenditori titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato per cassa al comma 5:
Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento
Si tratta del cosiddetto metodo della registrazione o metodo opzione comma 5.
Probabilmente si tratta del metodo di calcolo del reddito per i contribuenti aderenti al nuovo regime di cassa per le contabilità semplificate più adatto per i dettaglianti, ovvero per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo (bar, parrucchieri, ecc.) ma pagano con piccole dilazioni i propri fornitori.

Regime di cassa 2017 contabilità semplificata: la denuncia dei commercialisti e degli esperti contabili

Le modalità con cui il nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità semplificata è stato approvato non soddisfano i commercialisti, soprattutto nel punto in cui si prevede questo regime come obbligatorio. L’unica alternativa sarebbe il regime contabile ordinario, salvo i piccoli contribuenti che possono accedere al regime forfettario.
Ecco il comunicato ufficiale dell’associazione nazionale commercialisti (ANC) dello scorso 21 dicembre con cui si chiede ufficialmente la modifica di questa parte della nuova normativa sul regime di cassa 2017 per le partite ive in regime contabile semplificato:

Il nuovo regime di cassa, che la legge di Bilancio 2017 introduce dal prossimo 1° gennaio per le imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata, costituisce l’ennesimo esempio di una misura che si intende far passare come favorevole alle imprese e rispondenti alle loro esigenze, sapendo benissimo che ciò non è affatto vero.
Molti imprenditori o lavoratori autonomi, infatti, non avranno alcun beneficio da questa misura, come ad esempio i commercianti al minuto o coloro che hanno i corrispettivi giornalieri.
“In questi giorni – sostiene il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel – leggiamo sulla stampa specializzata di possibili vie d’uscita per le imprese minori per evitare di dover applicare il regime di cassa, che in automatico è stabilito per tutti i contribuenti in contabilità semplificata a seguito del nuovo articolo 66 del Tuir. È evidente che qualcosa non torna, se fosse veramente una misura per andare incontro alle imprese più piccole, che sono quelle che da tempo soffrono con particolare intensità la crisi, non si comprende la ragione per la quale più di 2 milioni di contribuenti nel nostro paese, tra imprese individuali e società di persone, siano costretti ad una scelta che in ogni caso si tradurrà per loro in una maggiorazione dei costi legati alla tenuta della contabilità.”

“Sia, infatti, che decidano di entrare nel nuovo regime di cassa sia che scelgano, per evitare l’automatismo previsto, di optare per il regime ordinario – prosegue il Presidente Cuchel – gli adempimenti contabili sono destinati ad intensificarsi, senza considerare poi che le imprese minori, in generale, sono soggetti poco o per nulla strutturati per una gestione della contabilità in regime ordinario, il quale per loro non rappresenta affatto una via d’uscita sul piano operativo e dell’economicità .”
Sicuramente non mancano realtà imprenditoriali che avranno beneficio dall’adozione del criterio finanziario anziché di quello della competenza economica nella determinazione del reddito, ma questo non basta a far sì che la nuova misura fiscale si possa considerare un passo nei confronti del sistema delle piccole imprese nella sua complessità.
I dati contenuti nella relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio 2017 dicono molto sul vero obiettivo del nuovo regime di cassa per i contribuenti minori: se i milioni di euro stimati come maggiore gettito erariale, sia per Irpef sia per Irap, sono senza alcun dubbio una buona notizia per le finanze pubbliche, lo stesso non può dirsi per le piccole imprese.
L’ANC sollecita un intervento di modifica del provvedimento, facendo in modo che il nuovo regime di cassa non sia per i contribuenti in contabilità semplificata una scelta obbligata ma unicamente un’opzione possibile.
ANC – Comunicazione

3 commenti su “Partite iva in contabilità semplificata: regime di cassa dal 2017”

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